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Ordinanza — n. 27093/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for tax evasion as it involves sentencing discretion and merits review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27093/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised against the first-instance conviction were essentially a reiteration of arguments already correctly addressed by the appellate court. The appellant argued against the sentence for tax evasion, but the court determined that issues regarding the specific sanction and the denial of generic mitigating circumstances fall within the exclusive domain of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as it sought a review of the merits and sentencing discretion rather than a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely reproduce arguments already correctly examined by the appellate court or when they challenge the exercise of the trial judge's discretion regarding sentencing and the application of mitigating circumstances.

Parole chiave

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tax evasion appeal inadmissible grounds sentencing discretion mitigating circumstances merits review appellate court Cassation procedure remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Francesco Gaetano, nato a Palermo il 14/12/1990 avverso la sentenza del 8/7/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello; i motivi di ricorso involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali dell'imputato;

• Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna delta' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso