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Ordinanza — n. 27092/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27092/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27092/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Bartolomeo Leonardo, nato a Corato il 13/5/1968 avverso la sentenza del 27/4/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla sussistenza della condotta di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., commesso il 21 novembre 2014, e dell'elemento psicologico, correttamente argomentati sulla scorta delle prove di cui il ricorrente propone una lettura alternativa;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 27092/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen., commesso il 21 novembre 2014, e dell'elemento psicologico, correttamente argomentati sulla scorta delle prove di cui il ricorrente propone una lettura alternativa;

Parole chiave

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documenti mancanti assenza ingiustificata espatrio illegale insufficiente aiuto all'evasione di detenuti reticenza dolosa dei difetti difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 131- bis cod. pen
Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Bartolomeo Leonardo, nato a Corato il 13/5/1968 avverso la sentenza del 27/4/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla sussistenza della condotta di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., commesso il 21 novembre 2014, e dell'elemento psicologico, correttamente argomentati sulla scorta delle prove di cui il ricorrente propone una lettura alternativa;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto che aveva fatto seguito ad analoga condotta accertata il 14 novembre 2014, e che ha ritenuto sussistente, sulla base di un concreto apprezzamento della capacità a delinquere dell'imputato, attestata dai precedenti, la recidiva e e la sufficienza del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec