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Ordinanza — n. 27090/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal filed by defendant directly, violating procedural rules on standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27090/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Naji Ayoub inadmissible because it was directly submitted by the accused in violation of Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The defendant argued for the review of the Turin Court of First Instance's decision, but the court found the filing method itself unlawful. Consequently, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal must be filed by the public prosecutor or the victim; a direct filing by the accused renders the appeal inadmissible ab initio.

Parole chiave

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direct appeal by defendant violation of standing rules inadmissible criminal appeal procedural standing Code of Criminal Procedure domanda d'asilo di cittadino nigeriano procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia revoca della nazionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., as modified by Law 103/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Naji Ayoub, nato in Marocco il 6/10/2000 5). AP/-0 avverso la sentenza del 15/12/2021 del TEUREI di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso.

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consiglie estensore Il Presidente