Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive generic charges against first-instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Alberto Tuttolomondo's appeal against the Milan Court of Appeal's second-instance judgment inadmissible. The appellant argued for the configurability of the crime of resistance and the psychological element linking his conduct to the officers' service act, but the court found his charges to be generic and pedissequamente repetitive of those already examined at the first instance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the proposed charges are generic and pedissequamente repetitive of those already examined by the lower court, as they manifestly lack foundation regarding the crime's configurability and the link between conduct and service acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Tuttolomondo Alberto, nato a Como il 14/12/1983 30 39 I 2..o24 avverso la sentenza del IZZZ2 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le proposte censure, oltre che generiche, in quanto pedissequamente ripetitive di quelle enunciate contro la sentenza di primo grado, idoneamente vagliate dai giudici di appello, sono manifestamente infondate sulla ritenuta configurabilità del reato di resistenza e dell'elemento psicologico del reato e sul collegamento tra la condotta oppositiva e violenta dell'imputato ed il compimento dell'atto di servizio degli agenti;
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il PresideRte