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Ordinanza — n. 27088/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and unfounded arguments regarding criminal resistance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27088/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Rannirez Jorge Martin inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the arguments that the lower court's conviction for criminal resistance under Article 337 of the Penal Code was factually incorrect or arbitrarily applied. The decision rests on the finding that the appellant's complaints were merely expressions of dissatisfaction with established facts and lacked legal merit given the prior thefts that justified the agents' intervention.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.: Appeals in the realm of legality are inadmissible if they consist solely of mere factual complaints or manifestly unfounded arguments, as the court of last instance reviews only legal issues, not the factual reconstruction made by the trial court.

Parole chiave

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criminal resistance appeal inadmissibility legal realm factual complaints court costs penal code arbitrary intervention rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 393-bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod.
art. 337 cod. pen
art. 393-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rannirez Jorge Martin, nato in Uruguay il 29/1/1981 avverso la sentenza del 4/10/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati alla stregua delle corrette argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sulla configurabilità del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.), tenuto conto dell'attivo divincolamento posto in essere dall'imputato;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. è manifestamente infondato, alla stregua della ricostruzione in fatto compiuta dai giudici del merito che hanno correttamente escluso l'arbitrarietà dell'intervento degli agenti, determinato dalle pregresse condotte di furto commesse dall'imputato e non trasmodate, nel corso del servizio di accompagnamento, in attività arbitraria e illegittima; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere e ore Il Pres