Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence as plea reasons are sufficient to exclude acquittal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible de plano because the cited reasons were not permitted for this type of judgment. The appellant argued against the plea bargain sentence, but the court noted that referencing Article 129 of the Code of Criminal Procedure in the plea sentence is sufficient to establish that acquittal grounds were excluded, without needing further analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 337 c.p.; The reference to Article 129 of the Code of Criminal Procedure in a plea bargain sentence is sufficient to presume the judge verified and excluded acquittal grounds, rendering additional analysis unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Kurtaj Besmir, nato in Albania il 8/6/1989 avverso la sentenza del 15/12/2021 del Tribunale di visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano 1.Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza n A e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illecita condotta di cui all'art.337 cod. pen. ascritta al ricorrente.
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila curo in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente