Ordinanza — n. 27083/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Chubinidze Zaza, nato in Georgia il 30/1/1986 Kukhalashvili Makapn, nata in Georgia il 5/12/1988 avverso la sentenza del 21/12/2021 del Tribunale di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché proposti per motivi non deducibili afferenti alla emessa motivazione in punto di responsabilità in relazione al reato di concorso in rapina, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento punitivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27083/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Chubinidze Zaza, nato in Georgia il 30/1/1986 Kukhalashvili Makapn, nata in Georgia il 5/12/1988 avverso la sentenza del 21/12/2021 del Tribunale di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché proposti per motivi non deducibili afferenti alla emessa motivazione in punto di responsabilità in relazione al reato di concorso in rapina, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento punitivo;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Chubinidze Zaza, nato in Georgia il 30/1/1986 Kukhalashvili Makapn, nata in Georgia il 5/12/1988 avverso la sentenza del 21/12/2021 del Tribunale di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché proposti per motivi non deducibili afferenti alla emessa motivazione in punto di responsabilità in relazione al reato di concorso in rapina, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento punitivo;
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila eurp in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Con