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Ordinanza — n. 27081/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unfounded, upholding custodial liability for theft under Art. 334 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27081/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pasquali Alain Cristian inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's objections were generic and unsupported given the clear evidence of his custodial responsibility for the theft under Article 334 of the Penal Code. Consequently, the lower court's finding of liability was upheld because the appellant failed to provide specific legal arguments to challenge the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 334 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are generic and manifestly unfounded in light of the evidence proving the custodian's liability for the crime.

Parole chiave

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custodial liability theft under Art. 334 inadmissible appeal generic grounds procedural costs mantenimento del contratto continuazione dell'esecuzione proroga della curatela

Disposizioni normative citate

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Art. 334 cod. pen.
art. 334 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pasquali Alain Cristian, nato a Rieti il 26/01/1977 avverso la sentenza del 11/6/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le delineate censure, oltre che generiche, sono manifestamente infondate in presenza di corrette argomentazioni giuridiche con le quali, sulla scorta delle prove acquisite, è stata ritenuta sussistente la responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 334 cod. pen. perdurando, al momento del fatto, i doveri di custode;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione !segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere e, tensore Il Presidente