Ordinanza — n. 27079/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Boughlem Rachid, nato in Marocco il 5/12/1977 avverso la sentenza del 27/10/2021 del Tribunale di Bergamo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento punitivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27079/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Boughlem Rachid, nato in Marocco il 5/12/1977 avverso la sentenza del 27/10/2021 del Tribunale di Bergamo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento punitivo;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Boughlem Rachid, nato in Marocco il 5/12/1977 avverso la sentenza del 27/10/2021 del Tribunale di Bergamo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento punitivo;
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere estén ore Il Presidente