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Ordinanza — n. 27074/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of merits already decided on mental state and intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27074/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fk D'Avino Alushi Amtadeo inadmissible for violating procedural rules on admissibility. The appellant challenged a lower court's decision regarding his mental state at the time of the crime and the existence of criminal intent under Article 337 of the Penal Code. The court rejected the arguments as they merely reproduced criticisms already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they reproduce criticisms already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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admissibility appeal repetition of merits mental state defense criminal intent Article 337 Penal Code procedural exhaustion Cassation admissibility disturbo della salute psichica

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Fk D'Avino Alushi Amtadeo, nato in Albania il 9/1/1990 avverso la sentenza del 20/9/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione allo stato mentale dell'imputato al momento del fatto ed alla sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 337 cod. pen.;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente