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Ordinanza — n. 27070/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as seizure of only drugs and wood was lawful and rest of seized items returned.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27070/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the cited grievances were generic and factually unfounded. The contested order lawfully confiscated only the drugs and a piece of wood, while returning all other seized property to the rightful owner. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded in fact, particularly when the contested decision correctly limited confiscation to specific contraband items while returning the remainder of seized property.

Parole chiave

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confiscation of contraband inadmissible appeal seizure restitution generic grounds procedural costs sostanze soggette a restrizione sottrazione di cose sequestrate causa legittima

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAtiI3 Fij Mourad, nato in Marocco il 1/12/1977 avverso la sentenza del 25/1/2022 del Tribunale di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le delineate censure, oltre che generiche, sono manifestamente infondate in fatto poiché con il provvedimento impugnato è stata disposta la confisca del solo stupefacente e del pezzo di legno in sequestro e la restituzione all'avente diritto di quant'altro in sequestro;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila Euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliestensore Il President