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Ordinanza — n. 27069/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to raise specific legal objections in the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27069/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Serracino Manuel inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the arguments presented were too generic regarding liability and lacked specific legal foundations, noting that the lower court had already examined the relevant facts. Furthermore, the appeal was rejected because the appellant failed to raise the statutory mitigation circumstance during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; generic complaints regarding the merits or failure to respond to arguments do not constitute admissible grounds for cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds failure to raise cassation procedure procedural costs motivi di cassazione ricusazione del pubblico ministero ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 62 n. 2 cod. pen.
Considerato che sono manifestamente infondate le censure relative all'omessa applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Serracino Manuel, nato a Frosinone il 24/11/1988 avverso la sentenza del 10/9/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto generici con riferimento al giudizio di responsabilità; né ha maggior fondamento la censura di mancata risposta ai motivi di appello dal momento che la Corte di merito, sia pure evidenziando la genericità dei motivi dedotti, ha esaminato gli elementi conducenti al contributo fattivo dell'imputato al delitto di resistenza;

Considerato che sono manifestamente infondate le censure relative all'omessa applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., in quanto non proposta con i motivi di appello, e quella sull'eccessività della pena, risultato dell'applicazione dell'aumento pena per la recidiva e la continuazione tra reati e giustificata, con corretti argomenti giuridici, richiamando la capacità a delinquere dell'imputato, attestata dai numerosi e gravi precedenti penak; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del lz1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consiglier