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Ordinanza — n. 27068/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic censure on evidence evaluation regarding false accusation charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27068/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings on charges of false accusation and insult, but the court rejected these arguments as generic censure. The court ruled that the appellate court had already adequately examined and logically dismissed the evidence sources, rendering further criticism by the appellant legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on generic censure of the lower court's evaluation of evidence sources are inadmissible when the appellate court has already addressed the arguments logically.

Parole chiave

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generic censure inadmissibility false accusation charges insult criminal liability appellate evidence evaluation procedural costs award allegazioni di persecuzione contraddittorie risarcimento per atto illecito motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 612-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Castelli Paolo, nato a Lugagnano Val D'Arda il 27/4/1939 avverso la sentenza del 1/4/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia e di quello di cui all'art. 612-bis cod. pen., sono generici perché riproduttivi di censure, volte alla alternativa valutazione delle fonti di prova, adeguatamente esaminata e logicamente disattesa dalla Corte di appello;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila curo in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere e ore Il Preside e