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Ordinanza — n. 27066/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27066/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27066/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Kaloshi Kujtim, nato in Albania il 9/1/1975 avverso la sentenza del 1/4/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; l'eccessività della pena inflitta neppure era stata contestata con i motivi di appello sicché non appare sussistente alcuna omessa motivazione sul punto dai giudici dell'appello che hanno confermato la pena inflitta, denegando l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la esclusione della recidiva con statuizioni che non costituiscono oggetto dell'odierno ricorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27066/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Kaloshi Kujtim, nato in Albania il 9/1/1975 avverso la sentenza del 1/4/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; l'eccessività della pena inflitta neppure era stata contestata con i motivi di appello sicché non appare sussistente alcuna omessa motivazione sul punto dai giudici dell'appello che hanno confermato la pena inflitta, denegando l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la esclusione della recidiva con statuizioni che non costituiscono oggetto dell'odierno ricorso;

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Kaloshi Kujtim, nato in Albania il 9/1/1975 avverso la sentenza del 1/4/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; l'eccessività della pena inflitta neppure era stata contestata con i motivi di appello sicché non appare sussistente alcuna omessa motivazione sul punto dai giudici dell'appello che hanno confermato la pena inflitta, denegando l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la esclusione della recidiva con statuizioni che non costituiscono oggetto dell'odierno ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere sensore /„If Presidente