Ordinanza — n. 27064/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Karaj Roland, nato in Albania il 6/10/1994 avverso la sentenza del 5/7/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere censure in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27064/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 582 cod. pen.;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Karaj Roland, nato in Albania il 6/10/1994 avverso la sentenza del 5/7/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere censure in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen.;
Considerato, altresì, che il diniego di prevalenza delle circ:ostanze attenuanti generiche, evidenziando i precedenti penali dell'imputato, si sottrae a rilievi in sede di legittimità, che potrebbero rilevare solo o come vizi di motivazione o come vizio di legge per effetto della erronea applicazione della legge penale, dal momento che il giudice del merito ha fatto riferimento, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale che gli è riconosciuto, ad elementi significativi della personalità e ritenendo recessivi ulteriori elementi allegati dalla difesa e, quanto alla recidiva, ha esaminato la maggiore e attuale pericolosità dell'imputato valorizzando, quale fattore crinninogeno, i reiterati precedenti e il mancato effetto dissuasivo delle condanne;
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consiglie stensore Il Pres