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Ordinanza — n. 27060/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic grounds and orders appellant to pay costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27060/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Cristallo Giovina inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The appellate court had already identified the arguments as generic and lacked specific factual basis, a stance upheld by the higher court citing established precedent. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the contested points of law or fact, rendering the review impossible.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal procedural costs penalty fund fine manifestly unfounded motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate argomentazione nel merito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez.U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cristallo Giovina, nata a Barletta il 30/6/1970 avverso la sentenza del 18/5/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati essendo ictu oculi rilevabile la genericità dei motivi di appe'lo, dichiarata dalla Corte di appello con aderenza al principio enunciato da questa Corte (Sez.U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,Rv. 268823) e convalidato dalla I. 103/2017; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. C