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Ordinanza — n. 27058/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27058/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's refusal to apply the non-prosecution clause based on the specific circumstances and duration of the disturbance. The court rejected these arguments as mere complaints on facts already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 340 c.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new legal grounds or facts; mere complaints on facts already examined by the lower court do not justify admissibility.

Parole chiave

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admissibility of appeal non-prosecution clause mere factual complaints duration of disturbance procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 340 c.p.
in ragione delle concrete modalità del fatto e della durata della turbativa, in relazione al reto di cui all'art. 340 cod.
Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen
art. 340 cod. pen
in ragione delle concrete modalità del fatto e della durata della turbativa, in relazione al reto di cui all'art. 340 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Falcone Bonaventura nato a Avellino il 5/8/1979 avverso la sentenza del 7/10/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto e della durata della turbativa, in relazione al reto di cui all'art. 340 cod. pen.;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammiende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/6