Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to non-justifiable claims of legal violation and flawed reasoning regarding charge classification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Domenica Irrera inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellate court had correctly reclassified the offense from Article 371-bis to Article 372 of the Penal Code based on witness testimony contradicting the defendant's immediate statements. The court rejected the appeal's arguments as legally unfounded and unsupported by the evidence presented during the trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 371-bis cod. pen.; Art. 372 cod. pen.: An appeal challenging a lower court's reclassification of a criminal offense is inadmissible if the appellant fails to demonstrate that the original decision was based on a violation of law or flawed reasoning, particularly when the factual reconstruction relies on contradictory witness statements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Irrera Domenica, nata a Messina il 15/4/1965 avverso la sentenza del 6/d/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non deducibili afferenti a denunciati vizi di violazione di legge e vizi di motivazione smentiti dalle corrette argomentazioni in diritto attraverso le quali la Corte di appello ha denegato la richiesta di riqualificazione del fatto come delitto di cui all'art. 371-bis cod. pen, confermandone, invece la sussurnibilità nella fattispecie di cui all'art. 372 cod. pen. sulla scorta dei precisi riscontri che ha trovato la ricostruzione degli eventi e la falsità delle dic:hiarazioni rese c:1‘, dibattimento dalla teste, piuttosto che di quelle rese nella immediatezza dei fatti;
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,iktricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente