Italian Court dismisses appeal as generic and lacking specific argumentation against sentencing reduction denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic and failing to provide adequate arguments against the lower court's reasoning. The defendant argued for statutory mitigation and general leniency, but the appellate court had already weighed the drug amount and frequency of sales against the high-risk environment where the crime occurred. The Supreme Court rejected these claims as unsupported by specific factual comparisons, ruling that the lower court's decision was not manifestly illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.; Art. 73 c.p.; Art. 10 c.p.; Art. 62 c.p.: An appeal must be specific and substantiated; generic complaints without a reasoned comparison to the lower court's factual findings result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CRESCENZO MARIO nato a NAPOLI il 25/09/1981 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Mario De Crescenzo, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 6 luglio 2021, con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza resa il 3 marzo 2021 dal G.U.P. del Tribunale di Napoli, rideterminava la pena a suo carico in anni 1, mesi 8 di reclusione e 1.500 euro di multa, riconoscendo la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione a una condotta di cessione e illecita detenzione di marijuana, commessa in Napoli il 27 novembre 2020.
2. Il ricorso è affidato a due motivi; con il primo, è stato censurato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., mentre con il secondo motivo la difesa contesta il diniego delle attenuanti generiche.
3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché generico e privo di un adeguato confronto con le razionali argomentazioni della sentenza impugnata. In ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., infatti, sono stati ragionevolmente valorizzati nella sentenza impugnata, in senso ostativo, la somma rinvenuta addosso all'imputato (euro 465) e il numero apprezzabile di cessioni in un arco temporale modesto, mentre il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato in ragione del fatto che l'imputato, peraltro tratto in arresto pochi giorni prima per lo stesso titolo di reato, risulta aver operato in una zona dove è pacificamente massiccio il fenomeno dello smercio di sostanze stupefacenti, ciò a riprova dei contatti di De Crescenzo con gli ambienti criminali dediti alla fornitura di droga per la rivendita al dettaglio.
4. Ora, in quanto sorretto da considerazioni pertinenti e non manifestamente illogiche, il percorso argomentativo della sentenza impugnata in punto di diniego delle circostanze invocate non presta il fianco alle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazIone della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
è Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. C