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Ordinanza — n. 27054/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific argumentation against lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27054/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Vittorio Serratore inadmissible. Serratore challenged the conviction for illegal drug possession, arguing the hashish quantity was negligible and the minor drug offense was not recognized. The court rejected these claims as generic and lacking a specific comparison with the lower court's reasoning regarding the drugs' intended sale.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990: A cassation appeal must be specific and substantively address the lower court's reasoning; generic complaints or alternative readings of evidence are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement drug possession sentencing specific argumentation duty evidence interpretation rules traffico di cocaina reato grave di stupefacenti abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
In definitiva, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, l'odierno ricorso va dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Sentenza delle Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018
309 del 1990 si rimanda alla sentenza delle Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, Rv.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
274076, ricorrente Murolo), non vi è spazio per accogliere le doglianze difensive, con le quali, sostanzialmente, è stata proposta una lettura alternativa delle prove acquisite, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
Sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
art. 616 cod. proc. pen
In definitiva, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, l'odierno ricorso va dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018
309 del 1990 si rimanda alla sentenza delle Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, Rv.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
274076, ricorrente Murolo), non vi è spazio per accogliere le doglianze difensive, con le quali, sostanzialmente, è stata proposta una lettura alternativa delle prove acquisite, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRATORE VITTORIO nato a LAMEZIA TERME il 10/04/1976 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vittorio Serratore, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 luglio 2021, con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 13 aprile 2021 del Tribunale di Roma, con cui egli, all'esito del rito abbreviato, era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 10 di reclusione e 13.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Roma il 12 aprile 2021 e contestato in relazione alla detenzione illecita di 193 grammi lordi di cocaina e di 7 grammi di hashish.

2. Il ricorso è affidato a due motivi: con il primo, la difesa contesta il capo della sentenza relativo all'aumento per la continuazione rispetto al possesso di hashish, condotta che, in ragione dell'esiguo dato ponderale (6 grammi) e dell'assenza di strumenti di confezionamento o di tracce della sostanza sulla bilancia ritrovata in cucina, doveva ritenersi priva di rilievo penale. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché generic:o e privo di un adeguato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale, in relazione al tema della responsabilità del ricorrente per la detenzione dell'hashish, è stata valorizzata la circostanza che la sostanza è stata rinvenuta già suddivisa in 4 diversi involucri, per cui la stessa, anche alla luce degli esiti della perquisizione domiciliare (con il ritrovamento del bilancino di precisione e dei manoscritti riportanti la contabilità dell'attività illecita svolta), è stata ragionevolmente ritenuta destinata alla cessione a terzi, e tanto anche in considerazione che alcun uso personale è stato rivendicato da Serratore.

Quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, la sentenza impugnata ha richiamato il materiale rinvenuto per il confezionamento della sostanza stupefacente, oltre che, soprattutto, il significativo dato ponderale e qualitativo (cocaina utile al confezionamento di 1.032 dosi medie singole). Ora, a fronte della ricostruzione delle sentenze di merito, fondata su argomentazioni razionali e coerenti sia con le fonti dimostrative acquisite, sia con le indicazioni ermeneutiche di questa Corte (in ordine alla fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 si rimanda alla sentenza delle Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente Murolo), non vi è spazio per accogliere le doglianze difensive, con le quali, sostanzialmente, è stata proposta una lettura alternativa delle prove acquisite, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). n 4.

In definitiva, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, l'odierno ricorso va dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 april