Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27048/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing under drug trafficking law without specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27048/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the legal qualification of a drug trafficking offense without meeting the specific requirements of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The defense argued that the court failed to recognize the 'minor quantity' provision applicable to the defendant compared to co-defendants, but the Court found these arguments too general and unrelated to the permissible grounds for cassation against plea agreements. Consequently, the appeal was rejected without a merits trial, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against plea agreement sentences are inadmissible if they do not specifically address the expression of the defendant's will, the lack of correlation between request and sentence, legal qualification of the offense, or illegality of the penalty, and must be rejected without formal trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking plea agreement cassation appeal legal qualification inadmissible appeal Code of Criminal Procedure procedural costs atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Orbene, l'odierno ricorso risulta inammissibile, poiché si pone ben oltre i confini tracciati dall'art. 448, comma 2 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Da ciò consegue che l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990
del Tribunale di Vercelli 1'8 novembre 2021, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di 4 anni, 2 mesi di reclusione e 20.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 del d.P.R.
Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990
del Tribunale di Vercelli 1'8 novembre 2021, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di 4 anni, 2 mesi di reclusione e 20.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 del d.P.R.
Art. 444 c.p.p.
103 del 2017, che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
103 del 2017, che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Da ciò consegue che l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018
ex multis Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018), il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione pena, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art.
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAMMA OTHMANE nato il 19/05/1992 avverso la sentenza del 08/11/2021 del GIP TRIBUNALE di VERCELLI( dato avvisjgij udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Othmane Chamma, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Vercelli 1'8 novembre 2021, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di 4 anni, 2 mesi di reclusione e 20.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver ceduto e distribuito vari quantitativi di sostanza stupefacente di tipo eroina e cocaina; in Ghislarengo, Lenta e Carpignano Sesia da maggio ad agosto 2021.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta la erronea qualificazione giuridica del fatto, con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Orbene, l'odierno ricorso risulta inammissibile, poiché si pone ben oltre i confini tracciati dall'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ipotesi queste che esulano dall'oggetto del ricorso, con il quale si contesta, con considerazioni non adeguatamente specifiche, il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, applicata ragionevolmente solo nei confronti del coimputato in ragione del minor numero di cessioni rispetto a quelle ascritte a Chamma, cui sono state ascritte cessioni di droghe pesanti a ben ventitrè distinti acquirenti.

Quanto poi alle forme della decisione, deve ribadirsi (cfr. ex multis Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018), il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione pena, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., va pronunciata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata. Da ciò consegue che l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

k. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 sig