Cassation appeal dismissed for personal filing of plea bargain sentence post-2017 law change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed a challenge against a plea bargain sentence enacted after the 2017 legislative reform. The defense argued that generic mitigating circumstances were ignored, yet the court noted these were not part of the negotiated agreement. Consequently, the personal filing violated procedural rules regarding plea bargain appeals, leading to dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.; Art. 103, comma 1, legge n. 103/2017: A personal appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if filed after the entry into force of the law prohibiting such appeals, as the defense's choice to negotiate excludes generic mitigating factors from the agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENAACHER YASSINE nato il 28/02/1985 avverso la sentenza del 26/07/2017 del TRIBUNALE di PRATOrdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Yassine Benaacher ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Prato il 26 luglio 2017, con motivazione depositata il 18 settembre 2017, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di anni 1 di reclusione e 1.400 euro di multa, in relazione a due episodi (capi A e B), unificati dal vincolo della continuazione, del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Montemurlo in epoca compresa tra il gennaio e il 28 giugno 2017.
2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento al Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Orbene, l'odierno ricorso risulta inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato, a fronte di una sentenza impugnata in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, e ciò senza considerare che è stata impugnata una sentenza di patteggiamento ben oltre i confini tracciati dall'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., contestandosi il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che invero per scelta difensiva non hanno formato oggetto dell'accordo sottoposto al Tribunale. Da ciò consegue che il ricorso personale di Benaacher deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il ,.,7,24gtliiere estensore Il Pr '