Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27044/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic and lacking specific comparison with lower court's reasoning on drug trafficking.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27044/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was generic and failed to provide a specific comparison with the lower court's reasoning. The defense argued against the conviction for drug trafficking, but the court noted that the first-instance judgments relied on coherent evidence, including surveillance footage showing the defendant selling marijuana in Piazza Armerina. Consequently, the court rejected the alternative reading of the evidence proposed by the defense, as such reinterpretation is not permitted in a legality proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 533 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic and lacks a specific comparison with the reasoning of the contested judgment, particularly when the lower court's decision is based on coherent evidence and does not suffer from manifest illogic.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic appeal standard drug trafficking conviction legality proceeding limits manifest illogic requirement evidence reinterpretation prohibition specific comparison standard abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 533 cod. proc. pen.
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza di Pumo, sotto il profilo della violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e della manifesta illogicità della motivazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
del Tribunale di Enna, con cui egli era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4, giorni 4 di reclusione e 721 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole di 2 episodi del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R.
art. 533 cod. proc. pen
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza di Pumo, sotto il profilo della violazione dell'art. 533 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUMO ALESSIO nato a PALERMO il 20/07/1997 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Alessio Pumo, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21 giugno 2021, con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza resa il 3 settembre 2020 dal G.U.P. del Tribunale di Enna, con cui egli era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4, giorni 4 di reclusione e 721 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole di 2 episodi del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertati in Piazza Armerina il 12 settembre 2021.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza di Pumo, sotto il profilo della violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e della manifesta illogicità della motivazione.

3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché generico e privo di un adeguato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale, in relazione al tema della responsabilità del ricorrente, sono state valorizzate le immagini riprese all'interno della villa comunale di Piazza Armerina dalle telecamere collocate dalla P.G., da cui è emerso che tra le 15.02 e le 15.29 del 12 settembre 2017, Pumo cedeva sostanza stupefacenti (marjuana) in cambio di denaro a due giovani, uno dei quali veniva identificato in Luigi Grillo. Di qui la consequenziale attribuzione all'imputato di due distinte condotte del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, qualificate ai sensi del comma V del medesimo articolo e unificate dal vincolo della continuazione.

Ora, a fronte della ricostruzione delle sentenze di merito, fondata su considerazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative acquisite, non vi è spazio per accogliere le doglianze difensive, con le quali, sostanzialmente, è stata proposta una lettura alternativa delle prove acquisite, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

4. In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni pertinenti e non manifestamente illogiche, il percorso argomentativo della sentenza impugnata in punto di giudizio di colpevolezza non presta il fianco alle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Ilopsiglier