Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27037/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27037/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defense's single ground was generic and failed to provide a specific comparison with the lower court's reasoning. The appellate court had denied generic mitigating circumstances by rejecting the defendant's status as an unconvicted person and the acquittal of family members, citing the quantity of drugs involved. The court ruled that the lower court's argumentation was pertinent and not manifestly illogical, thus rejecting the vague defense arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not contain a specific comparison with the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of comparison cassation procedure mitigating circumstances traffico aggravato di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
Art. 62 bis comma 3 cod. pen.
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
del Tribunale di Napoli Nord, aveva rideterminato la pena a suo carico in anni 1 di reclusione e 1.200 euro di multa (pena già condizionalmente sospesa), riconoscendo la fattispecie ex art. 73 comma 5 del d.P.R.
art. 62 bis comma 3 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLANO GIOVANNI nato a VILLARICCA il 29/04/1994 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giovanni Napolano, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23 giugno 2021, con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza resa il 26 marzo 2015 dal G.U.P. del Tribunale di Napoli Nord, aveva rideterminato la pena a suo carico in anni 1 di reclusione e 1.200 euro di multa (pena già condizionalmente sospesa), riconoscendo la fattispecie ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alla condotta a lui ascritta, consumata in Marano di Napoli il 7 maggio 2014, concedendogli altresì il beneficio della non menzione.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta il difetto di motivazione rispetto al diniego delle attenuanti generiche.

3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché generico e privo di un adeguato confronto con le razionali argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte di appello, infatti, nel confermare il trattamento sanzionatorio già operato dal Tribunale, ha rimarcato l'assenza di elementi positivamente apprezzabili nell'ottica della concessione delle attenuanti generiche, non essendo qualificabili come tali né il mero status di incensurato, stante la previsione di cui all'art. 62 bis comma 3 cod. pen., né l'aver "scagionato" il padre e lo zio, venendo in rilievo una scelta processuale di per sé non suscettibile di giustificare una mitigazione della pena, a fronte peraltro del quantitativo di sostanza detenuta (oltre 80 grammi) e del numero di dosi già pronte (più di trenta), fermo restando che il trattamento sanzionatorio complessivo, anche alla luce dei doppi benefici concessi, non appare ispirato da criteri di particolare rigore.

4. Ora, in quanto sorretto da considerazioni pertinenti e non manifestamente illogiche, il percorso argomentativo della sentenza impugnata in punto di diniego delle attenuanti generiche non presta il fianco alle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 april