Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific comparison with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the defense's grounds were too generic and failed to provide a specific comparison with the lower court's reasoning. The appellant argued that generic mitigating circumstances should prevail over the aggravating circumstance of drug trafficking, citing his clean record and good behavior. The court rejected this, noting the appellate court rationally weighed the large quantity of drugs against the appellant's minor custodial role, rendering the defense's complaint unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not offer a specific, adequate comparison with the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURZESE MIRKO nato a ROMA il 22/05/1978 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Mirko Burzese, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 7 luglio 2021, con cui la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del 4 febbraio 2021 del Tribunale di Roma, con cui egli, all'esito del rito abbreviato, era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione e 18.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Roma il 26 gennaio 2021.
2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta il vizio assoluto di motivazione rispetto al terzo motivo di appello, con il quale era stata censurata la decisione del primo giudice di escludere l'applicabilità delle attenuanti generiche in misura prevalente sull'aggravante ex art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce della condizione di incensurato dell'imputato e del suo ottimo comportamento processuale.
3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché generico e privo di un adeguato confronto con le razionali argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte di appello, infatti, nel confermare il trattamento sanzionatorio già operato dal Tribunale, non ha omesso di esaminare il terzo motivo sollevato nell'atto di appello, volto a ottenere la prevalenza delle attenuanti generiche (già concesse in ragione del buon comportamento processuale dell'imputato e del suo status di incensurato) sull'aggravante contestata (art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990), ma lo ha disatteso valorizzando, in maniera tutt'altro che irrazionale, la gravità del fatto, rivelata dalla ingente quantità della sostanza illecitamente detenuta, a fronte della quale anche il ruolo di mero custode, peraltro solo affermato dal ricorrente, assume rilievo nell'economia del traffico di stupefacenti.
4. Ora, in quanto sorretto da considerazioni pertinenti e non manifestamente illogiche, il percorso argomentativo della sentenza impugnata in punto di mancata prevalenza delle attenuanti generiche non presta il fianco alle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
t Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22