Cassation appeals against plea-bargain sentencing for drug trafficking are inadmissible for generic penalty review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by seven defendants against a plea-bargain sentencing decision inadmissible. The defendants argued that the trial court failed to specify the base offense for sentencing increases and that the penalties were illogical. The court ruled that such appeals are strictly limited to specific grounds under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, excluding general challenges to the congruity of penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: Appeals against plea-bargain sentencing are inadmissible if they concern only generic reviews of penalty determination rather than specific statutory grounds such as the expression of the accused's will or legal qualification errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AOUAY SAMIR nato in TURCHIA il 24/09/1989 AOUAY SALAH nato in TUNISIA il 28/01/1989 AWAY MOEZ nato in TUNISIA il 20/02/1990 AWAY NOURI nato in URUGUAY il 09/11/1974 BEN YOUNES SABER nato in TUNISIA il 28/05/1972 IMPERIALE PATRIZIA nato a BOLOGNA il 26/10/1976 SALAH ]ED nato in UGANDA il 26/04/1990 avverso la sentenza del 12/04/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Aouay Samir, Aouay Salah, Away Moez, Away Nouri, Ben Younes Saber, Imperiale Patrizia e Salah Jed, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Bologna il 12 aprile 2019, con la quale, in relazione a una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 a loro rispettivamente ascritti, commessi in Bologna in epoca compresa tra il settembre e l'ottobre 2015, sono state applicate le seguenti pene concordate: per Aouay Samir e Ben Younes Saber, anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa ciascuno; per Aouay Salah e Salah Jed, anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 2.000 di multa ciascuno; per Away Moez, Away Nouri e Imperiale Patrizia, anni 1 di reclusione e 2.000 euro di multa ciascuno.
2. I ricorsi sono affidati a due motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione dell'art. 533 comma 2 cod. proc. pen., non avendo il Tribunale indicato a quale reato, tra quelli contestati, debba riferirsi la pena base su cui parametrare l'aumento per continuazione. Con il secondo motivo, sono state infine dedotte la illogicità e la manifesta contraddittorietà della sentenza con riferimento al giudizio di congruità delle pene inflitte ai singoli imputati.
3. Orbene, i ricorsi risultano inammissibili, ponendosi entrambi ben oltre i confini tracciati dall'art. 448, comma. 2 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ipotesi queste che esulano dall'oggetto dei ricorsi, con i quali sono state formulate considerazioni generiche rispetto alla determinazione delle pene, che il Tribunale ha fissato, rispetto a ciascun imputato, nella misura legale individuata dalle parti, ritenuta congrua per ognuno di essi, avuto riguardo ai richiamati parametri fissati dall'art. 133 cod. pen.
Quanto poi alle forme della decisione, deve ribadirsi (cfr. Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018), il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione pena, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., va pronunciata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata. Da ciò consegue che gli odierni ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R