Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Davide Moris Vivacqua inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a crime under Article 337 of the Penal Code, arguing against factual findings and alternative evidence evaluation. The court rejected these claims because they constituted mere grievances without legal specificity, merely repeating arguments already properly examined and dismissed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 and Art. 360, n. 4 of the Code of Criminal Procedure: appeals must be based on specific legal grounds; mere complaints about factual assessments or requests for alternative evidence evaluation without manifest illogicality do not constitute admissible grounds for cassation.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVACQUA DAVIDE MORIS nato a COMO il 05/09/1984 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 9265/22 VIVACQUA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto altresì che i motivi di ricorso proposti sono privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 3 e 4 in punto di responsabilità per il contestato reato e pag. 5 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso