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Ordinanza — n. 26776/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26776/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Giuseppe Litrico, challenged a second-instance acquittal on the grounds of factual errors and insufficient evidence regarding his criminal responsibility. The court rejected these arguments as mere complaints rather than legal issues, noting that the lower court had already adequately addressed the contested facts with sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based solely on factual dissatisfaction or repetitive arguments already examined by the trial court are inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints court of cassation criminal responsibility acquittal review motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen.
art. 335 cod. pen
per il reato di cui all'art. 335 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LITRICO GIUSEPPE nato a CATANIA il 07/09/1973 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 9253/22 Litrico

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. per il reato di cui all'art. 335 cod. pen.); Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso -e ribaditi nella memoria del 14 giugno 2022- non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica degli elementi di prova; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24