Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26775/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26775/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Targhal Sara inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant challenged a lower court's conviction for a crime under Article 367 of the Penal Code, arguing against the factual findings and the judge's alternative reconstruction of events. The court rejected these arguments, ruling that the appeal consisted solely of factual grievances and repeated criticisms already properly addressed by the trial judge, thus failing to meet the requirements for admissibility in a court of cassation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 cod. pen.; Art. 368 cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court must raise points of law; mere factual complaints or repetitions of arguments already decided by the lower court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeal Factual Grievances Article 367 Penal Code Alternative Fact Reconstruction Procedural Merit motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 cod. pen.
Art. 368 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARGHAL SARA nato il 16/05/1995 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 9203/22 TARGHAL OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica degli elementi di prova (cfr. pagg. 5 e 6);

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2