Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely grievance-based and non-justiciable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Marano Vincenzo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's judgment regarding crimes under Articles 337, 341-bis, and 651 of the Penal Code, arguing for nullity of domicile and alternative evidence evaluation. The court rejected these claims because they merely reproduced grievances already addressed by the trial judges with sound reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must raise new legal issues; mere grievances or requests for alternative evidence evaluation without new legal grounds are inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANO VINCENZO nato a VALLO DELLA LUCANIA il 04/07/1986 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 9143/22 MARANO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (reati di cui agi artt. 337, 341-bis e 651. cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso -attinenti alla pretesa nullità della elezione di domicilio- non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. pag. 2);
Ritenuto inoltre che il terzo e quarto motivo di ricorso sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni consequenziali da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare, pagg. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso