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Ordinanza — n. 26768/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of prescription at appeal time.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26768/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a crime under Article 372 of the Penal Code, arguing facts and prescription. The court rejected these claims because they constituted mere complaints without specific legal arguments and because the statute of limitations had not expired at the time of the appeal judgment.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints are inadmissible in proceedings of legality, and the defense of prescription is precluded if the limitation period was not complete at the time of the appealed judgment.

Parole chiave

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appeal admissibility mere factual complaints statute of limitations procedural legality criminal appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'accertamento dei fatti motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 372 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABELLA CHIARA STEFANIA MANUELA nato a CATANIA il 22/07/1986 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 9113/21 MIRABELLA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso -con cui si contesta la sussistenza della responsabilità dell'imputata per il reato in ordine al quale è intervenuta condanna- non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre che privi di specificità, in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (v. in particolare pagg. 8 e 9);

Ritenuto inoltre, quanto al secondo motivo di ricorso, che la prescrizione non era affatto compiuta all'epoca della pronuncia della sentenza di appello e che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso