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Ordinanza — n. 26765/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26765/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26765/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONESHTA ALBERT nato il 06/03/1986 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 9032/22 BONESHTA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26765/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 9032/22 BONESHTA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria addebito di tasse difetto formale di procedura anticipo delle spese
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONESHTA ALBERT nato il 06/03/1986 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 9032/22 BONESHTA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag.

3) che hanno evidenziato che dette attenuanti sono state viceversa concesse e che il bilanciamento con la ritenuta recidiva è stato effettuato in termini di equivalenza (come stabilito ex lege, tenuto conto della tipologia di recidiva); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il