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Ordinanza — n. 26763/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26763/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Maganuco inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime defined in Article 367 of the Penal Code, arguing against the lower court's factual findings. The court rejected these arguments because they constituted mere expressions of dissatisfaction with facts rather than new legal grounds, and merely reproduced criticisms already properly addressed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 367 cod. pen.; Art. 368 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must present new legal arguments; mere complaints about factual findings or repetitions of issues already decided by the lower court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual complaints Article 367 Penal Code Court of Cassation jurisdiction procedural dismissal recupero dei costi condono delle spese procedurali reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 cod. pen.
Art. 368 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGANUCO ANTONIO nato a GELA il 23/12/1958 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 8956/22 MAGANUCO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica degli elementi di prova;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2