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Ordinanza — n. 26762/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26762/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court judgment regarding criminal liability and non-punishment grounds, but the Court found these arguments to be mere factual complaints lacking legal specificity. Consequently, the Court ruled that the appeal violated the rules of admissibility for jurisdictional appeals.

Regesto Legislator

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, co. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based solely on factual grievances or merely reproducing arguments already adequately examined by the trial court are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints lack of legal specificity jurisdictional appeal procedural costs attenuazione della pena commisurazione della pena minorile revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, co. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO CARLO SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 11/10/1979 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 8932/22 SANFILIPPO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Ritenuto altresì che i motivi di ricorso proposti sono privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2 in punto di responsabilità per il contestato reato e pag. 3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso