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Ordinanza — n. 26761/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26761/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Andrea Renda inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Renda challenged a lower court's conviction for tax evasion, arguing that the trial judges failed to adequately evaluate alternative evidence sources. The court rejected these arguments as generic factual complaints that do not meet the strict requirements for admissibility in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists merely of factual complaints or requests for alternative evidence evaluation without manifestly illogical reasoning by the lower courts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints tax evasion conviction alternative evidence evaluation court costs and fine censura dell'apprezzamento delle prove motivi di cassazione lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDA ANDREA nato a GENOVA il 02/04/1985 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 8916/22 RENDA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso oltre che generico, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2