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Ordinanza — n. 26757/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for repetitive arguments and lack of critical analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26757/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of sentencing factors and the application of specific non-punishability grounds, but the Court found these points repetitive of arguments already rejected by the lower court. Consequently, the Court ruled that the appeal failed to provide the necessary critical analysis required for admissibility in a jurisdictional review.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals in the jurisdictional phase are inadmissible if they merely reproduce arguments already rejected by the lower court without providing a critical analysis of the decision's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Supreme Court inadmissible appeal repetitive arguments lack of critical analysis sentencing factors jurisdictional review court costs and fine pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il quarto motivo di ricorso afferente all'omessa motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.
art. 54 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il quarto motivo di ricorso afferente all'omessa motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mellino Roberto nato a Crotone il 05/06/1975 avverso la sentenza del 30/09/2021 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso in ordine alla asseritamente erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito (cfr. pag. 1 e 2);

Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso in relazione all'omessa motivazione circa l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è parimenti inammissibile, perché non scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Ritenuto che il terzo motivo dedotto nel ricorso che censura l'illegittimità del divieto della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è manifestamente infondato, perché contrastante con il dato normativo, come già indicato con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito;

Considerato che il quarto motivo di ricorso afferente all'omessa motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è inammissibile in quanto riproduttivo di censure già disattese con congrui argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de