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Ordinanza — n. 26756/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as non-specific due to lack of legal reasoning and factual references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26756/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for excessive severity of the sanction, but the court found the grounds non-specific and lacking necessary legal reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal grounds and fails to reference the reasoning of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-specific grounds procedural defect lack of reasoning Cassazione ordinanza riesame dell'entità pena sanzione sproporzionata sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

nte: ORDINANZA sul ricorso proposto da Liperoti Giuseppe, nato a Crotone il 09/04/1980 avverso la sentenza del 07/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, relativo alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, è a-specifico, in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata;

Considerato inoltre che il giudice del gravame ha evidenziato che ostava alla riduzione della pena l'assenza di idonea argomentazione a sostegno dell'atto di appello e che il ricorrente ha usufruito di un trattamento favorevole in ragione dell'erroneo giudizio di comparazione tra le circostanze -non censurabile per mancanza del ricorso da parte del P.M.- essendo stata la pena base parametrata al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2