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Ordinanza — n. 26755/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility regarding legal qualification errors not manifestly evident.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26755/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Taskhir Bouabid and Talhouí Charnifabdalí inadmissible without formal procedural steps. The applicants argued for a re-evaluation of the legal qualification of the facts, but the court held that such appeals are limited to cases of manifest error. Since the alleged errors were merely evaluative and not immediately obvious from the text, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals challenging the legal qualification of facts are admissible only for manifest errors, excluding general evaluative errors, and must be decided de plano without formalities.

Parole chiave

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legal qualification error manifest error standard appeal inadmissibility court of cassation procedural economy risarcimento per errore giudiziario assenza di caso di rigore multa disciplinare all'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
È inammissibile il comune motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
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Testo completo

guente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Taskhir Bouabid nato in Marocco il 07/07/1986 Talhouí Charnifabdalí nato in Marocco il 24/08/1993 avverso la sentenza del 25/01/2022 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA 1. È inammissibile il comune motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto totalmente generico.

In particolare, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252).

2. Alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata.

3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec