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Ordinanza — n. 26751/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26751/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26751/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MAHARZI FATIMA nato il 01/01/1969 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 8929/22 EL MAHARZI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341- bis cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto quanto all'unico motivo di ricorso, attinente il trattamento sanzionatorio, che la Corte ha adeguatamente argomentato circa la dosimetria della pena, peraltro riducendola; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/06/

Regesto Legislator

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art. 341- bis cod. pen; Ordinanza — n. 26751/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 8929/22 EL MAHARZI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341- bis cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto quanto all'unico motivo di ricorso, attinente il trattamento sanzionatorio, che la Corte ha adeguatamente argomentato circa la dosimetria della pena, peraltro riducendola; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/06/

Parole chiave

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condotta illecita della polizia reati contro la pubblica autorità vittima perseguimento penale per diffamazione minaccia contro le autorità pericolo di tortura

Disposizioni normative citate

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art. 341- bis cod. pen
8929/22 EL MAHARZI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341- bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MAHARZI FATIMA nato il 01/01/1969 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 8929/22 EL MAHARZI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341- bis cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto quanto all'unico motivo di ricorso, attinente il trattamento sanzionatorio, che la Corte ha adeguatamente argomentato circa la dosimetria della pena, peraltro riducendola; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/06/