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Ordinanza — n. 26749/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of admissibility regarding generic mitigating circumstances under Article 133 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26749/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning for denying generic mitigating circumstances in their maximum extent. The court ruled that the appellate decision was adequately motivated by considering all relevant elements under Article 133 of the Penal Code and the facts of the preventive measure, rendering the complaint legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The complaint regarding the omission of motivation concerning the non-granting of generic mitigating circumstances in their maximum extent is not admissible in a legality appeal if the contested judgment is supported by sufficient and non-illogical reasoning.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Article 133 Penal Code legality appeal admissibility omission of motivation preventive measure facts attenuazione della pena motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

guente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Zane Mattia nato a Genova il 30/12/1992 avverso la sentenza del 19/10/2021 emessa dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine all'omessa motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché la sentenza impugnata -nel considerare tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. nonché il fatto e le ragioni della misura cautelare cui il prevenuto risultava sottoposto per altra causa- è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/