Cassation Court dismisses appeals for lack of specificity regarding sentencing criteria and generic mitigating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible due to a lack of specific arguments. The appellants contested the refusal to apply generic mitigating factors, arguing the sentence was excessive, while the lower court had already detailed its reasoning on the organized nature of the crimes and the defendants' criminal history. The court rejected these claims because the appeals failed to engage with the precise criteria used by the trial judges to evaluate the gravity of the offenses and the presence of prior convictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and confront the precise reasoning of the lower court; generic complaints about sentencing excess without engaging with the established criteria for mitigating factors result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAM MAIRONE ANGELO nato a AVERSA il 11/11/1970 SABATINO NICOLA nato a AVERSA il 02/07/1978 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 8549/22 RAMMAIRONE + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di riciclaggio e ricettazione); Esaminati i motivi di ricorso dei due imputati; Considerato che i motivi di ricorso proposti da entrambi gli imputati che contestano la mancata applicazione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono privi di specificità in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag.
4) che hanno evidenziato come la gravità dei fatti commessi in forma organizzata nonché in maniera tempestiva e repentina rispetto all'evento presupposto del furto, valutata unitariamente alla presenza di reiterati e gravi precedenti penali sia ostativa al riconoscimento delle attenuanti invocate; Rilevato che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila ciascuno; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci