Cassation appeal dismissed for absolute generality; appellant failed to specify grounds for acquittal request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to absolute generality regarding the lower court's reasoning. The appellant failed to explain why a request for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure was made, as the appellate court had already adequately addressed the sanctioning treatment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for the requested remedy, as the lower court's reasoning must be congruent with the specific arguments presented by the appellant.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABSI MAHER nato il 26/07/1980 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO dì VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Venezia che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali è stata richiesta una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p. e considerato che i motivi di appello investivano solo il trattamento sanzionatorio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/0