Italian court dismisses appeal as generic, citing lack of specific factual argumentation against lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The appellant challenged the conditional suspension of sentence and the punitive treatment, but the court found these complaints merely reiterated existing grievances without providing a detailed factual reconstruction. Consequently, the court ruled that the lower court had adequately addressed the issues and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide a specific factual reconstruction or precise legal argumentation against the lower court's detailed reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSEI DANIEL nato il 20/06/1993 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Trieste, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza dell'efficacia intimidatoria delle frasi minacciose non rilevando se il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito; ritenuto che anche il secondo e terzo motivo che censurano il diniego della sospensione condizionale della pena ed il trattamento sanzionatorio sono ugualmente generici perché reiterano le medesime doglianze sulle quali la corte di merito ha già risposto adeguatamente (vedi pp. 6,7); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pr ,sidente