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Ordinanza — n. 26732/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for genericity regarding criminal conduct and railway delay duration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26732/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared three appeals inadmissible due to a lack of specific factual arguments. The appellants challenged the lower court's findings on criminal participation and railway transport delays, but the court found their complaints too general and failed to address the detailed reasoning provided by the appellate judges. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they lack specific factual arguments or fail to effectively confront the lower court's reasoned evaluations of criminal conduct and factual circumstances.

Parole chiave

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genericity of appeals inadmissibility of cassation merit evaluation railway transport delay criminal participation procedural costs logical reasoning reati contro le pubbliche comunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
e del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore di Pellegrino sono ugualmente inammissibili, perché non tengono conto delle valutazioni operate dalla Corte di merito su tali punti con argomenti logici; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p.
Art. 131 bis c.p.
260608); ritenuto che anche le ulteriori doglianze in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 131 bis c.p
260608); ritenuto che anche le ulteriori doglianze in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p.
art. 616 c.p
e del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore di Pellegrino sono ugualmente inammissibili, perché non tengono conto delle valutazioni operate dalla Corte di merito su tali punti con argomenti logici; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FERRARI MARINA ANGELA nato a CASARANO il 30/05/1978 PELLEGRINO SAVERIO nato a ANDRANO il 07/08/1966 URSO ANTONIO nato a CEGLIE MESSAPICA il 19/02/1984 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotto dai tre ricorrenti sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di reato loro ascritte, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, ha congruamente motivato tanto sulla individuazione degli imputati quali partecipanti alla manifestazione, tanto sull'attendibilità delle ricostruzione dei fatti da parte degli agenti operanti; rilevato che anche le questioni comuni dedotte sulla durata dell'intralcio al trasporto ferroviario peccano di genericità perché non tengono conto della rilevanza attribuita dai giudici di merito al numero dei treni interessati dal ritardo; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che anche le ulteriori doglianze in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. e del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore di Pellegrino sono ugualmente inammissibili, perché non tengono conto delle valutazioni operate dalla Corte di merito su tali punti con argomenti logici; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore I