Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26731/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26731/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against the lower court's findings on the falsity of a report and the denial of non-prosecution, but the Court found these grounds too generic. The decision rests on the principle that appeals must offer specific, non-repetitive arguments rather than re-litigating facts already thoroughly addressed by the appellate court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they rely on generic complaints without specific factual or legal arguments, as the court of appeal has already provided adequate and logical motivation on the contested issues.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic grounds of appeal inadmissibility of appeal non-punishment clause mitigating circumstances court of cassation procedural economy specificity requirement denuncia mendace

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
e delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili per genericità delle doglianze, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione su tali punti (vedi p.4); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 131 bis c.p
260608); ritenuto che anche il secondo e terzo motivo sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.
art. 616 c.p
e delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili per genericità delle doglianze, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione su tali punti (vedi p.4); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola
Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSIO COSIMO nato a NARDO' il 29/02/1972 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulle ragioni della ritenuta falsità della denuncia sporta dall'imputato (vedi p.3), tenuto conto anche della genericità dei motivi di appello che legittimano pienamente la motivazione per relazione (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435); ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che anche il secondo e terzo motivo sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili per genericità delle doglianze, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione su tali punti (vedi p.4); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consi h re estensore Il Pr s