Ordinanza — n. 26730/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEBBAY ELMEHDI (ALIAS TEBBAY EL MEDHI - CUI 05UX7RG) nato il 17/09/1993 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bologna che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato tanto in merito alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, tanto sulla determinazione della pena base per il reato ritenuto più grave di cui al capo a) e sull'aumento di pena per il reato satellite di cui al capo b), nonché sull'applicazione della recidiva (vedi ultima pagina della sentenza); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 26730/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEBBAY ELMEHDI (ALIAS TEBBAY EL MEDHI - CUI 05UX7RG) nato il 17/09/1993 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bologna che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato tanto in merito alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, tanto sulla determinazione della pena base per il reato ritenuto più grave di cui al capo a) e sull'aumento di pena per il reato satellite di cui al capo b), nonché sull'applicazione della recidiva (vedi ultima pagina della sentenza); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/0