Italian Court dismisses appeals for genericity and lack of effective comparison with lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared three appeals inadmissible due to their generic nature and failure to provide a detailed factual reconstruction of alleged criminal conduct. The appellants argued against the lower court's findings on justifying causes and agent reliability, but the court found these criticisms lacked specific factual grounding. Consequently, the court ruled that re-litigating already thoroughly addressed issues without a genuine comparison to the trial judge's evaluations violates the principle of non-reviewability of merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 52 c.p.: Appeals must be specific and grounded in detailed facts; generic complaints or re-litigation of already decided issues without effective comparison to the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MURFW LUCIANO nato a BARI SARDO il 14/02/1956 MURRU TARQUINIO nato a LANUSEI il 07/06/1986 BARROI ADRIANA nato a TORTOLI' il 16/10/1959 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotto dai tre ricorrenti sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di reato loro ascritte, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Cagliari, che, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, ha congruamente motivato tanto sulla assenza della causa di giustificazione prevista dall'art. 52 c.p., tanto sull'attendibilità delle ricostruzione dei fatti da parte degli agenti operanti (vedi pp. 12,13); ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consi re estensore Il Pr s