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Ordinanza — n. 26728/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic due to lower court's adequate reasoning on crime and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26728/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were absolutely generic relative to the lower court's reasoning. The Court of Appeal of Messina had already provided congruent motivation regarding the elements of the crime under Article 337 of the Penal Code and the applicable sanction. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked merit and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic in relation to the reasoning of the lower court, which has already provided congruent motivation on the constitutive elements of the crime and the sanction.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal congruent motivation Art. 337 Penal Code Art. 616 Code of Criminal Procedure motivi di cassazione proporzionalità della pena legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
Art. 616 c.p.p.
337 c.p., quanto sul trattamento sanzionatorio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 337 c.p
art. 616 c.p
337 c.p., quanto sul trattamento sanzionatorio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILONE ROBERTO nato a MESSINA il 05/01/1985 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Messina che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato tanto in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 c.p., quanto sul trattamento sanzionatorio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/06/