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Ordinanza — n. 26725/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for genericity regarding home detention breach and non-punishment cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26725/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The lower court had already provided adequate reasoning on the breach of home detention rules and the absence of the non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and the lower court has already provided adequate reasoning on the facts and legal qualifications, as the Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of the evidence or logic.

Parole chiave

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generic appeal grounds home detention breach non-punishment cause procedural inadmissibility Cassation review limits aiuto all'evasione di detenuti espatrio illegale insufficiente allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHMED SHALA RAGAB (CUI 043REFU) nato il 11/01/1995 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; rilevato che anche il secondo motivo dedotto per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis c.p. è ugualmente generico, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sull'assenza di giustificazioni rese dall'imputato sulle ragioni ed i motivi della violazione, sull'abitualità delle condotte, che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così decis