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Ordinanza — n. 26724/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity and lack of effective comparison with lower court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26724/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible due to the generic nature of the complaints regarding the lower court's findings on personal facilitation. The appellant argued against the conviction based on the absence of concrete evidence for a specific exemption cause and the application of mitigating circumstances. The court rejected these claims because they failed to provide a detailed factual reconstruction or an effective comparison with the lower court's well-motivated reasoning, rendering the grievances legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 384 c.p.: Appeals against judgments are inadmissible when complaints are generic and lack an effective comparison with the lower court's factual findings, as merit evaluations are non-reviewable if logically and adequately motivated.

Parole chiave

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genericity of complaints effective comparison non-reviewability of merit personal facilitation mitigating circumstances inadmissible appeal procedural costs favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 384 c.p.
art. 384 c.p
art. 616 c.p
260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERRI NICOLA nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 15/03/1982 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i primi due motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di favoreggiamento personale, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato tanto sulla presenza nel locale al momento del fatto, quanto sull'assenza di elementi concreti a supporto dell'invocata causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p. (vedi p.3); ritenuto che anche il terzo motivo in merito alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio è inammissibile, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito (riportate a pag. 4 della sentenza), sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il